Relazioni Pubbliche e Stakeholder nello Scenario del Terzo Millennio
1 May
E’ un argomento di cui volevo scrivere da tempo: l’Ordine dei Giornalisti ha recentemente approvato un documento che contiene delle regole di comportamento per i giornalisti economici e finanziari, che integra e amplifica le norme del 1993.
Questo è il testo del documento:
1) Il giornalista riferisce correttamente, cioè senza alterazioni e omissioni che ne alterino il vero significato, le informazioni di cui dispone, soprattutto se già diffuse dalle agenzie di stampa o comunque di dominio pubblico. L’obbligo sussiste anche quando la notizia riguardi il suo editore o il referente politico o economico dell’organo di stampa.
2) Non si può subordinare in alcun caso al profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui si sia venuti a conoscenza nell’ambito della propria attività professionale né si può turbare l’andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili ai propri interessi.
3) Il giornalista non può scrivere articoli che contengano valutazioni relative ad azioni o altri strumenti finanziari sul cui andamento borsistico abbia in qualunque modo un interesse finanziario, né può vendere o acquisire titoli di cui si stia occupando professionalmente nell’ambito suddetto o debba occuparsene a breve termine.
4) Il giornalista rifiuta pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende da privati o enti pubblici che possano condizionare il suo lavoro e la sua autonomia o ledere la sua credibilità e dignità professionale.
5) Il giornalista non assume incarichi e responsabilità in contrasto con l’esercizio autonomo della professione, né può prestare nome, voce e immagine per iniziative pubblicitarie, in quanto incompatibili con la credibilità e autonomia professionale. Sono consentite, invece, a titolo gratuito, analoghe iniziative volte a fini sociali, umanitari, culturali, religiosi, artistici, sindacali o comunque prive di carattere speculativo.
6) Il giornalista, tanto più se ha responsabilità direttive, deve assicurare un adeguato standard di trasparenza sulla proprietà editoriale del giornale e sull’identità e gli eventuali interessi di cui siano portatori i suoi analisti e commentatori esterni in relazione allo specifico argomento dell’articolo. In particolare va ricordato al lettore chi è l’editore del giornale quando un articolo tratti problemi economici e finanziari che direttamente lo riguardino o possano in qualche modo favorirlo o danneggiarlo.
7) Nel caso di articoli che contengano raccomandazioni d’investimento elaborate dallo stesso giornale va espressamente indicata l’identità dell’autore della raccomandazione (sia esso un giornalista interno o un collaboratore esterno). Occorre inoltre, nel rispetto delle norme deontologiche già in vigore sulla affidabilità e sulla pubblicità delle fonti, che per tutte le proiezioni, le previsioni e gli obiettivi di prezzo di un titolo siano chiaramente indicate le principali metodologie e ipotesi elaborate nel formularle e utilizzarle.
La presentazione degli studi degli analisti deve avvenire assicurando una piena informazione sull’identità degli autori e deve rispettare nella sostanza il contenuto delle ricerche. In caso di una significativa difformità occorre farne oggetto di segnalazione ai lettori.
Sarei molto felice se Ferpi e Assorel approvassero un analogo documento sui doveri dei professionisti delle relazioni pubbliche.
In particolare, vorrei vedere questi tre articoli:
1) Il professionista di relazioni pubbliche non può utilizzare in alcun caso per profitto personale o di terzi le informazioni economiche e finanziarie di cui viene a conoscenza nell’ambito della propria attività professionale né può turbare l’andamento del mercato diffondendo fatti o circostanze utili agli interessi di chi riceve queste informazioni.
2) Il professionista di relazioni pubbliche non offre in nessun caso contratti di consulenza, pagamenti, rimborsi spese, elargizioni, vacanze gratuite, regali, facilitazioni o prebende né a giornalisti né a clienti, dato che questi potrebbero condizionare l’autonomia professionale e decisionale di questi ultimi e ledere la dignità degli altri professionisti di relazioni pubbliche.
3) Il professionista di relazioni pubbliche non offre in alcun caso a un giornalista un incarico in contrasto con l’esercizio autonomo della professione.
E sarebbe anche particolarmente positivo se anche Ferpi e Assorel affidassero a un organismo esterno, così come ha fatto l’Ordine dei Giornalisti (che ha affidato alla Consob il compito di comminare le multe ai giornalisti che infrangono le regole), l’applicazione delle sanzioni, che dovrebbero essere estremamente severe.
Altrimenti, continueranno a darci del “pierre”… e noi continueremo a meritarci questo appellativo.
Tags: pr, relazioni pubbliche1 May
I fatti sembrano confermarlo.
Questo elenco arriva dal blog Mini-Microsoft, che - apparentemente - proviene dall’interno dell’azienda.
C’è bisogno di altri esempi?
Tags: pr